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Certificato per la Riammissione a scuola

Leggi queste poche righe di consigli sui certificati di riammissione a scuola dopo assenza per malattia.
Quando va fatto un certificato di riammissione in comunità (asilo nido, materna, scuola)
Decreto Pres. Repubblica 22/12/1967 n. 1518
Regolamento per l'applicazione del Titolo III del D.P.R. 11.12.1961, n.264, relativo ai servizi medicina scolastica
L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza.
Leggete attentamente la normativa qui sopra riportata, al fine di otttimizzare il tempo del tuo Pediatra ma soprattutto affinchè voi genitori possiate esercitare un vostro diritto ed evitare perdite di tempo, disguidi e inutili discussioni. Tale normativa ministeriale è ancora vigente in regione Liguria (in altre regioni tali certificati sono stati aboliti da tempo con soddisfazione di tutti e nessuna conseguenza sulla salute dei bambini). Quindi quando chiedere certificati di riammissione negli asili o nelle scuole DOPO MALATTIA? Come si evince chiaramente dall'estratto riportato qui sopra, il certificato va richiesto per periodi SUPERIORI AI 5 GIORNI DI ASSENZA (cioè dal sesto girono di assenza in poi). Quindi questo significa che NON verranno rilasciati certificato di rientro in comunità se non corrispondenti a questa norma ministeriale (questo ripeto soprattutto al fine di farvi risparmiare tempo prezioso PER ACCEDERE AL MIO AMBULATORIO PER QUESTO MOTIV).
Sottolineo che per le assenze di altro genere (es. vacanze, o altre assenze pre-ordinate, etc), il genitore puo' presentare autocertificazione alla direzione della Scuola PRIMA dell'assenza
Creato da: Dott. Michele Fiore